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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 9 ottobre 1998 n. 31

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.

Note del Redattore:

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.

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