LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34
Art. 29
Collaborazione amministrativa
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a scambiarsi notizie, dati statistici e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. La Regione può avvalersi, previa intesa, degli uffici delle Province per lo svolgimento coordinato delle funzioni di cui alle lettere g) e i) del comma 1 del dell'art. 2.
Note del Redattore:
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.