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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 9 ottobre 1998 n. 31

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

Art. 33

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31)

Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni per gli interventi previsti: a1) dalla lettera a) del comma primo dell'art. 2 e dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni; a2) dagli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni; a3) dalle lettere a), b), d) ed n) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35;
b) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per gli interventi previsti:
b1) dalle lettere c), e) ed f) del comma secondo dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 e successive modificazioni;
b2) dall'art. 5 della L.R. n. 30 del 1981 e successive modificazioni;
c) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977 per gli interventi previsti dalle lettere c), e),f) , g), h), i), l), m) ed n) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 1988.
2. Per fare fronte alle spese previste al comma 3 bis dell'art. 24 e agli artt. 27 e 28, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.

Note del Redattore:

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.

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