LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34
Art. 1
(aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31)
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di rendere l'azione di programmazione, progettazione e governo delle istituzioni globalmente aderente alle esigenze poste dallo sviluppo dei sistemi agricolo-alimentari regionali.
2. A tal fine la presente legge:
a) organizza, con i criteri di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ripartendole fra la Regione, le Province e le Comunità montane;
b) disciplina gli strumenti della programmazione e pianificazione nonché le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
c) uniforma e semplifica le procedure inerenti alla concessione degli incentivi e all'erogazione di servizi;
d) disciplina il trasferimento alle Province delle strutture organizzative regionali decentrate e del relativo personale.
2 bis. La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 , secondo le norme della presente legge.
Note del Redattore:
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.