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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 9 ottobre 1998 n. 31

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

Art. 1

(aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31)

Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di rendere l'azione di programmazione, progettazione e governo delle istituzioni globalmente aderente alle esigenze poste dallo sviluppo dei sistemi agricolo-alimentari regionali.
2. A tal fine la presente legge:
a) organizza, con i criteri di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (ordinamento delle autonomie locali), l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ripartendole fra la Regione, le Province e le Comunità montane;
b) disciplina gli strumenti della programmazione e pianificazione nonché le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;
c) uniforma e semplifica le procedure inerenti alla concessione degli incentivi e all'erogazione di servizi;
d) disciplina il trasferimento alle Province delle strutture organizzative regionali decentrate e del relativo personale.
2 bis. La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite dal D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno, secondo le norme della presente legge.

Note del Redattore:

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.

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