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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 9 ottobre 1998 n. 31

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

Titolo VI
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E DEI BENI
Art. 24

(sostituito comma 3, aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31,

modificato comma 4 da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)

Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura è posto in comando funzionale presso le corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di cui all'art. 25, permane nell'organico regionale. (1)
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa, un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità.
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa, delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione delle intese di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di trasferimento del personale ... , in ciascuna Provincia è realizzata una sperimentazione organizzativa che, con il più adeguato impiego dei fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione è realizzata con un progetto regionale il quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio qualità", aperto, su indicazione delle Province, anche a rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalità stabilite nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito dalla Regione per il proprio personale.
Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.
Diritti del personale trasferito
abrogato
Spese per il personale trasferito
abrogato
Art. 28

(aggiunto comma 3 bis da art. 5 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31)

Beni per l'esercizio delle funzioni
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di Comunità montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle Province competenti per territorio.
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei quali è redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprietà alla Provincia la quale succede altresì nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili.
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle Comunità montane sono a carico della Regione per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
3 bis. Sono altresì a carico della Regione gli oneri relativi ai beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e Comunità montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla Regione. In ogni caso tale importo non dovrà superare l'importo originariamente assegnato a norma del comma 3.
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive competenze.

Note del Redattore:

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.

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