Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 13
Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31
1.
Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31 le parole "dall'irrogazione" sono sostituite dalle parole
"dall'avvenuta conoscenza dell'irrogazione".
3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse le parole "Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.".
4.
All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"4bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, possono avvalersi del Collegio arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le modalità indicate dall'organo dell'ente dotato di potere regolamentare.".

Espandi Indice