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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 15
1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio di Presidenza.".
2.
Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 sono sostituiti dai seguenti:
"L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture speciali:
a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
d) segreterie dei Gruppi consiliari.
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture organizzative speciali:
a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori."
3.
Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente direttore generale ovvero con atto congiunto di più direttori nel caso di gruppo che coinvolga più direzioni generali.".

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