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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 17
Norma transitoria per i direttori generali
1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992 n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano, previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del contratto di direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale incarico è stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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