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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 18
Avvio delle procedure concorsuali
1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del concorso pubblico per la medesima qualifica.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, definisce le modalità di integrazione delle procedure concorsuali e di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le risorse finanziarie impegnate.

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