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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 3
Processi selettivi
1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che comunque non può essere superiore al cinquanta per cento di detti posti.
2. E' ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.
3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni:
a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da almeno 2 anni ovvero prestare servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno 3 anni presso l'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato;
b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e un' anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione.
4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale.
5. L'anzianità di servizio richiesta dalla lettera b) non può essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.
6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non si applica la riserva per il personale interno.
7. Ai fini della validità dei processi selettivi di cui al presente articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre 1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono attivati non più di una volta per ogni qualifica e profilo professionale.
9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, presso l'amministrazione regionale, con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del comma 3. L'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al processo selettivo non può essere fatta valere ai sensi della lettera b) del comma 3.
10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non avviene tramite concorso si procede ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno, previa effettuazione di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di selezione utilizzati per i dipendenti.

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