Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 4
Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine
1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori, previsti dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, possono essere conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo superiore a tre mesi. Detti incarichi perdono comunque efficacia alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi posti vacanti.
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento continuativo di specifiche funzioni, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti contratti sono comunque risolti alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.

Espandi Indice