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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 8
Comandi
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
a) dalla Regione Emilia-Romagna;
b) da enti o aziende regionali;
c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. E' altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 Sito esterno, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.

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