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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Titolo I
MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 Sito esterno.
2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31 dicembre 1998.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari.
Art. 2
Valorizzazione professionale
1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 4 agosto 1994 n. 31 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.
2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevata al quaranta per cento.
3. L'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'art.35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevato, nel valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche destinatarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila.
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio 1997.
Art. 3
Processi selettivi
1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che comunque non può essere superiore al cinquanta per cento di detti posti.
2. E' ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.
3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni:
a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da almeno 2 anni ovvero prestare servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno 3 anni presso l'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato;
b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e un' anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione.
4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale.
5. L'anzianità di servizio richiesta dalla lettera b) non può essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.
6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non si applica la riserva per il personale interno.
7. Ai fini della validità dei processi selettivi di cui al presente articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre 1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono attivati non più di una volta per ogni qualifica e profilo professionale.
9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, presso l'amministrazione regionale, con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del comma 3. L'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al processo selettivo non può essere fatta valere ai sensi della lettera b) del comma 3.
10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non avviene tramite concorso si procede ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno, previa effettuazione di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di selezione utilizzati per i dipendenti.
Art. 4
Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine
1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori, previsti dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, possono essere conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo superiore a tre mesi. Detti incarichi perdono comunque efficacia alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi posti vacanti.
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento continuativo di specifiche funzioni, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti contratti sono comunque risolti alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.
Art. 5
Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale
1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura del dieci per cento, fatto salvo un numero di posti necessario per consentire ai dirigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il 31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore soppressione di posti.

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