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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario
abrogato.
Norma transitoria per i direttori generali
abrogato.
Avvio delle procedure concorsuali
abrogato.
Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
abrogato.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.
3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.

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