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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno " Ordinamento delle autonomie locali ", tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.

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