LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 29
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonchè di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della L.31 gennaio 1994 n. 97 , promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 97 del 1994 .
3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.