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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 29
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonchè di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

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