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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 30
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni individuati dalla Regione, in applicazione dell'art. 23 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.
3. La Regione e le Province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonchè dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

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