LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 31
Informatica e telematica
1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della L.31 gennaio 1994 n. 97 , d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.