LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 37
Interventi per la promozione di nuove imprese
1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione" sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.