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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 4
Funzioni
1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.

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