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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 41
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
e) fondo regionale per la montagna;
f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 Sito esterno.

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