LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 43
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.