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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 43
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

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