LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 44
Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane
1. In attuazione della L.31 gennaio 1994 n. 97 , al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi:
a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna è destinata:
a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lett. a) del comma 1;
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idro geologico, di cui alla lett. b) del comma 1.
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni.