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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 45
Fondo per gli interventi speciali per la montagna
1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:
a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'art. 25;
b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.
3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna è ripartito a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lett.b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

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