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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 46
Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.
2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.
4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

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