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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 47
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.
3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca alle Comunità montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna si applicano le stesse modalità previste per il fondo per gli interventi speciali per la montagna.

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