LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 48
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.