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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 48
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

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