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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 49
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno;
e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione;
f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 Sito esterno.

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