LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della L.8 giugno 1990 n. 142 o dalle Comunità montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della L. n. 142 del 1990 , assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.