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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 51
Organizzazione delle strutture e del personale
1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

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