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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno " Ordinamento delle autonomie locali ", tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.
Art. 3
Regolamenti
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonchè regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.
Art. 4
Funzioni
1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.
Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno o dalle Comunità montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.
Art. 6
Determinazione degli ambiti territoriali
1.
Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L. 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno:
in Provincia di PIACENZA
Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;
in Provincia di PARMA
Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi; Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;
in Provincia di REGGIO EMILIA
Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
in Provincia di MODENA
Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;
Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;
Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;
in Provincia di BOLOGNA
Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;
Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;
Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;
Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;
in Provincia di RAVENNA
Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;
in Provincia di FORLI'
Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;
Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;
Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
in Provincia di RIMINI
Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di: Torriana e Verucchio.
Sito esterno
2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, è stabilito con legge regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.
3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.
Art. 7
Unione di Comuni montani Modifiche della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei Comuni
1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.
4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.
5. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
7.
Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole " dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993 " sono sostituite dalle parole
" dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane ".
Art. 8
Controllo sulle Comunità montane
1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della L. 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno ed è disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.

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