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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 9
Organi delle Comunità montane
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.
Art. 10
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti dei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, che il Consiglio sia composto da tutti i componenti dei singoli Consigli comunali.
4. Qualora della Comunità montana facciano parte Unioni di Comuni, lo statuto della Comunità montana può prevedere che componenti del Consiglio siano consiglieri dell'Unione, in luogo dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione stessa. Il numero di componenti del Consiglio attribuibile all'Unione è pari a quello spettante all'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa. Lo statuto deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al Consiglio della Comunità montana.
5. Lo statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
6. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni e gruppi politici.
Art. 11
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonchè le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;
l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità montana;
m) l'elezione del revisore contabile;
n) l'emissione di prestiti obbligazionari.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 12
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
Art. 13
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.
Art. 14
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
2. La Giunta, qualora sia composta in conformità alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12, è eletta dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.
4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
Art. 15
Mancata elezione del Presidente e della Giunta
1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 16
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.
Art. 17
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.
Art. 19
Dimissioni
1. Le dimissioni del Presidente della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio; sono altresì indirizzate al Consiglio le dimissioni della Giunta, quando la stessa è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 20
Funzionamento degli organi
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.
Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno.
Art. 22
Organizzazione sanitaria
1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale per gli organi delle Comunità montane.

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