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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo III
DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 23
Concorso alla programmazione regionale e provinciale
1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 24
Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le Comunità montane, promuove la predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in concertazione con altre Regioni interessate.
Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonchè ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.
3. Le opere e gli interventi indicati nel piano plurien nale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno " Nuove disposizioni per le zone montane ".
Art. 26
Programma annuale operativo
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.
2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.
3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.
Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.
Art. 28
Conferenza permanente per la montagna
1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza permanente per la montagna, costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.
2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, è costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni dei singoli direttori generali. Il gruppo è coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

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