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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo IV
DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 29
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonchè di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.
Art. 30
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni individuati dalla Regione, in applicazione dell'art. 23 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.
3. La Regione e le Province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonchè dei regolamenti comunali di cui al comma 2.
Art. 31
Informatica e telematica
1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.
Art. 32
Accordi interprofessionali per il settore del legno
1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.
Art. 33
Partecipazione
1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

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