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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo V
INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI
Art. 34
Interventi per i giovani agricoltori
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della L. 3 maggio 1982 n. 203 Sito esterno, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della L.7 agosto 1990 n. 241 Sito esterno, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.
Art. 35
Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali
1. Per le finalità di cui all'art. 15 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.
Art. 36
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 37
Interventi per la promozione di nuove imprese
1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione" sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.
Art. 38
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente:
2.
Il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 è sostituito dal seguente:
" Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno
Art. 39
1.
Dopo il primo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977 n. 35, concernente la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi:
" In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati. "

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