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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo VII
PERSONALE
Art. 51
Organizzazione delle strutture e del personale
1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.
Art. 52
Segretario della Comunità montana
1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

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