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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo VIII
COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA' MONTANE
Art. 53
Disposizioni applicabili
1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 54
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.
2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.
Art. 55
Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.
Art. 56
Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 57
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
1. In sede di prima costituzione delle Comunità montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonchè le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

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