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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58
Norma transitoria per gli organi attuali
1. Gli organi delle Comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
2. Essi sono rinnovati secondo le modalità di cui all'art. 18.
Art. 59
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 60
Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna
1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.
2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.
3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.
Art. 61
Abrogazioni

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