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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Chiudere area tit2 Titolo II - ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 9 - Organi delle Comunità montane
Art. 10 - Composizione del Consiglio
Art. 11 - Competenze del Consiglio
Art. 12 - Composizione della Giunta
Art. 13 - Competenze della Giunta
Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta
Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta
Art. 16 - Il Presidente
Art. 17 - Rapporto di fiducia
Art. 18 - Durata in carica del Consiglio
Art. 19 - Dimissioni
Art. 20 - Funzionamento degli organi
Art. 21 - Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
Art. 22 - Organizzazione sanitaria
Espandere area tit3 Titolo III - DELLA PROGRAMMAZIONE
Espandere area tit4 Titolo IV - DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE
Espandere area tit5 Titolo V - INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI
Espandere area tit6 Titolo VI - DELLA FINANZA E CONTABILITA'
Espandere area tit7 Titolo VII - PERSONALE
Espandere area tit8 Titolo VIII - COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA' MONTANE
Espandere area tit9 Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno " Ordinamento delle autonomie locali ", tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.
Art. 3
Regolamenti
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonchè regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.
Art. 4
Funzioni
1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.
Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno o dalle Comunità montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.
Art. 6
Determinazione degli ambiti territoriali
1.
Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L. 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno:
in Provincia di PIACENZA
Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;
in Provincia di PARMA
Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi; Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;
in Provincia di REGGIO EMILIA
Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
in Provincia di MODENA
Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;
Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;
Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;
in Provincia di BOLOGNA
Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;
Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;
Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;
Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;
in Provincia di RAVENNA
Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;
in Provincia di FORLI'
Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;
Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;
Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
in Provincia di RIMINI
Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di: Torriana e Verucchio.
Sito esterno
2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, è stabilito con legge regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.
3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.
Art. 7
Unione di Comuni montani Modifiche della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei Comuni
1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.
4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.
5. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
7.
Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole " dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993 " sono sostituite dalle parole
" dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane ".
Art. 8
Controllo sulle Comunità montane
1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della L. 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno ed è disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.
Titolo II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 9
Organi delle Comunità montane
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.
Art. 10
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti dei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, che il Consiglio sia composto da tutti i componenti dei singoli Consigli comunali.
4. Qualora della Comunità montana facciano parte Unioni di Comuni, lo statuto della Comunità montana può prevedere che componenti del Consiglio siano consiglieri dell'Unione, in luogo dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione stessa. Il numero di componenti del Consiglio attribuibile all'Unione è pari a quello spettante all'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa. Lo statuto deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al Consiglio della Comunità montana.
5. Lo statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
6. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni e gruppi politici.
Art. 11
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonchè le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;
l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità montana;
m) l'elezione del revisore contabile;
n) l'emissione di prestiti obbligazionari.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 12
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
Art. 13
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.
Art. 14
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
2. La Giunta, qualora sia composta in conformità alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12, è eletta dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.
4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
Art. 15
Mancata elezione del Presidente e della Giunta
1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 16
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.
Art. 17
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.
Art. 19
Dimissioni
1. Le dimissioni del Presidente della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio; sono altresì indirizzate al Consiglio le dimissioni della Giunta, quando la stessa è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 20
Funzionamento degli organi
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.
Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno.
Art. 22
Organizzazione sanitaria
1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale per gli organi delle Comunità montane.
Titolo III
DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 23
Concorso alla programmazione regionale e provinciale
1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 24
Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le Comunità montane, promuove la predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in concertazione con altre Regioni interessate.
Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonchè ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.
3. Le opere e gli interventi indicati nel piano plurien nale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno " Nuove disposizioni per le zone montane ".
Art. 26
Programma annuale operativo
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.
2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.
3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.
Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.
Art. 28
Conferenza permanente per la montagna
1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza permanente per la montagna, costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.
2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, è costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni dei singoli direttori generali. Il gruppo è coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.
Titolo IV
DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 29
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonchè di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.
2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.
Art. 30
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni individuati dalla Regione, in applicazione dell'art. 23 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.
3. La Regione e le Province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonchè dei regolamenti comunali di cui al comma 2.
Art. 31
Informatica e telematica
1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.
Art. 32
Accordi interprofessionali per il settore del legno
1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.
Art. 33
Partecipazione
1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.
Titolo V
INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI
Art. 34
Interventi per i giovani agricoltori
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della L. 3 maggio 1982 n. 203 Sito esterno, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della L.7 agosto 1990 n. 241 Sito esterno, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.
Art. 35
Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali
1. Per le finalità di cui all'art. 15 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.
Art. 36
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 37
Interventi per la promozione di nuove imprese
1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione" sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.
Art. 38
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente:
2.
Il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 è sostituito dal seguente:
" Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno
Art. 39
1.
Dopo il primo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977 n. 35, concernente la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi:
" In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati. "
Titolo VI
DELLA FINANZA E CONTABILITA'
Art. 40
Autonomia finanziaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.
2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunità montane è costituita da: a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione; b) quote dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
h) altre entrate.
Art. 41
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
e) fondo regionale per la montagna;
f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 Sito esterno.
Art. 42
Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota di lire 500.000.000 è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
Art. 43
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.
Art. 44
Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane
1. In attuazione della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi:
a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna è destinata:
a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lett. a) del comma 1;
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idro geologico, di cui alla lett. b) del comma 1.
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni.
Art. 45
Fondo per gli interventi speciali per la montagna
1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:
a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'art. 25;
b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.
3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna è ripartito a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lett.b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
Art. 46
Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.
2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.
4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
Art. 47
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.
3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca alle Comunità montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna si applicano le stesse modalità previste per il fondo per gli interventi speciali per la montagna.
Art. 48
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
Art. 49
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno;
e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione;
f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 Sito esterno.
Art. 50
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Titolo VII
PERSONALE
Art. 51
Organizzazione delle strutture e del personale
1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.
Art. 52
Segretario della Comunità montana
1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Titolo VIII
COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA' MONTANE
Art. 53
Disposizioni applicabili
1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 54
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.
2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.
Art. 55
Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.
Art. 56
Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 57
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
1. In sede di prima costituzione delle Comunità montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonchè le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58
Norma transitoria per gli organi attuali
1. Gli organi delle Comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
2. Essi sono rinnovati secondo le modalità di cui all'art. 18.
Art. 59
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 60
Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna
1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.
2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.
3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.
Art. 61
Abrogazioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 luglio 1997 ANTONIO LA FORGIA

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