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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

Titolo V
INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI
Art. 34
Interventi per i giovani agricoltori
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della L. 3 maggio 1982 n. 203 Sito esterno, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno.
c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della L.7 agosto 1990 n. 241 Sito esterno, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.
Art. 35
Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali
1. Per le finalità di cui all'art. 15 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.
Art. 36
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 37
Interventi per la promozione di nuove imprese
1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 9 " Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione " sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.
Art. 38

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente:
" In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della L. n. 97 del 1994 Sito esterno. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa " Sito esterno
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2. Il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 è sostituito dal seguente: " Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne "
Art. 39
1.
Dopo il primo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977 n. 35, concernente la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi:
" In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali.
Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati. "

Note del Redattore:

L'art. 25 della L.R. 26 aprile 2001 n. 11 dispone che fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 della stessa legge siano fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1, ancorchè abrogato, che qui si riporta:

"1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142:

in Provincia di PIACENZA

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in Provincia di PARMA

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di:

Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in Provincia di REGGIO EMILIA

Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso,

Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti,

Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa

Minozzo;

in Provincia di MODENA

Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di:

Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano,

Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di:

Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in Provincia di BOLOGNA

Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di:

Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,

Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni

di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio

Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i

Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro,

Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro,

Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo

Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

in Provincia di RAVENNA

Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di:

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in Provincia di FORLI'

Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i

Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i

Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,

Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno

di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina,

Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in Provincia di RIMINI

Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di:

Torriana e Verucchio."

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