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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
Art. 2
Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre agenzie;
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).
Art. 3
Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonchè di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonchè l'attività di educazione al viaggio, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
l) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici;
m) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
n) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
o) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di mani festazioni fieristiche;
p) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività, nonchè l'apertura di agenzie succursali o filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonchè del progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto, qualora adottato. La domanda dovrà indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia.
3. Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:
a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
c) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, sulla base di idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di viaggio e turismo è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e succursale.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.
Art. 7
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
Art. 8
Requisiti professionali
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica.
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale.
5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività.
Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.
3. La Regione dà comunicazione all'organo governativo competente delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati delle agenzie di viaggio operanti in regione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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