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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 12
Pacchetti turistici Programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, ai fini della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.
2. Per i " pacchetti turistici " si applica la specifica disciplina stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno concernente " Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti " tutto compreso ".
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.
5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista.
6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi di viaggio.

Note del Redattore:

(CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti " tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.

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