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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
Art. 2
Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre agenzie;
c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).
Art. 3
Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonchè di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonchè l'attività di educazione al viaggio, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
l) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici;
m) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
n) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
o) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di mani festazioni fieristiche;
p) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5

(già abrogata lett. b) del comma 3 da art. 92 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi

sostituiti rubrica e commi 1 e 3 nonchè abrogato comma 7 da art. 1 L.R. 10 dicembre 2001 n. 46)

Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonchè del progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto, qualora adottato. La domanda dovrà indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia.
3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani. abrogato
7. abrogato.
Art. 5 bis

(articolo aggiunto da art. 2 L.R. 10 dicembre 2001 n. 46)

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) le esatte generalità del titolare o del legale rappresentante, a seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di società;
d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale se diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia entro dieci giorni al fine di consentire le verifiche di cui al comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dalla data d'invio della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino al riscontro della eliminazione delle irregolarità contestate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.
Art. 6

(sostituita let f) e abrogata let. g) del comma 1 e modificati commi 2 e 3 da art. 3 L.R. 10 dicembre 2001 n. 46)

Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;
g) abrogato.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) ... comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) .... comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.
Art. 7

(integrato comma 1 da art. 4 L.R. 10 dicembre 2001 n. 46)

Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
Art. 8

(modificati commi 4 e 6 da art. 5 L.R. 10 dicembre 2001 n. 46)

Requisiti professionali
1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 Sito esterno o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica.
3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia ... .
5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 ... la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività.
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonchè dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.

Note del Redattore:

(CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti " tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.

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