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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Titolo II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio dell'attività qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:
a) 206.582,76 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. a);
b) 129.114,22 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. b);
c) 77.468,53 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le attività di cui all'art. 2, lett. c).
2. Il deposito cauzionale, purchè sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività, previa verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività di pendenze in corso, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.
Art. 11(1)
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonchè a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio
2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso la Provincia competente.
Art. 12
Pacchetti turistici Programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, ai fini della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.
2. Per i " pacchetti turistici " si applica la specifica disciplina stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno concernente " Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti " tutto compreso ".
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.
5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista.
6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi di viaggio.

Note del Redattore:

(CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti " tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.

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