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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Titolo IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:
a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno e dalla direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno;
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa della attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.
Art. 16

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.549 Euro a 9.296 Euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati.
2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da 774 Euro a 1.549 Euro:
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata.
4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa erogate.

Note del Redattore:

(CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonchè dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti " tutto compreso" così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Sito esterno.

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