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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA
Art. 8
Finalità e destinatari
1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.
3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.
Art. 9
Acquisto e adattamento di veicoli privati
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini gravemente disabili, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o particolari adattamenti degli stessi.
2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.
4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.
Art. 10
Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 Sito esterno, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989 Sito esterno.

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