LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo II
SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE
Art. 3
Definizione
1. Il presente titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .
2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta, di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio.
3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.
4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.
5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende USL che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.
Art. 5
Ambiti di intervento
1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:
a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;
b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;
c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;
d) vita di relazione e rapporti interpersonali;
e) ricreazione, cultura, sport e turismo;
f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.
Art. 6
Istituzione e modalità organizzative
1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle Aziende USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.
2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.
3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto.
4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto:
a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.
5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.
6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.
Art. 7
(prima sostituito comma 2 da art. 31 L.R. 15 luglio 2015 n. 11, poi abrogati commi 2 e 3 da art. 13 L.R. 2 luglio 2019, n. 9)
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. abrogato
3. abrogato
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.