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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Abrogazione
1. È abrogata la L.R. 29 luglio 1991 n. 21.
Art. 15
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno, successivamente al 1° gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore.

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