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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/07/2016
2. Testo Coordinato17/07/2014
3. Testo Coordinato13/03/2003
4. Testo Originale21/08/1997

Data di pubblicazione della legge modificante : 02/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Titolo IV
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 11
Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza
1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:
a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;
b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;
c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;
d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;
e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazione professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;
f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete dei Centri Documentazione Handicap, degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.
Art. 12
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per l'Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.
4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al 7° livello, che funge da segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985 n. 8 e successive modificazioni.

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