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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 12
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per l'Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.
4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al 7° livello, che funge da segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985 n. 8 e successive modificazioni.

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